DISEGNO DI LEGGE 2 Ecco cosa prevede il ddl della Regione Puglia per le emissioni di sostanze inquinanti

IL DOCUMENTO approvato dalla Giunta Vendola prevede limiti severi per gli impianti siderurgici

ed un sistema di controlli affidato all'Arpa

 

DISEGNO DI LEGGE 2 Ecco cosa prevede il ddl della Regione

 

Entro il 31 dicembre 2010 emissioni a 0,4 nanogrammi

 

L'iniziativa della Regione riduce drasticamente i limiti di emissione di diossina. Sorvegliato speciale il famigerato camino E312.  Per le diossine e i furani la normativa nazionale vigente è il Decreto Legislativo 152/06 che stabilisce per le PCDD/F un limite alle emissioni pari a 0,01 m g / N m c , ossia pari a 10.000ng/Nmc1, che si riferisce a tutti i 210 congeneri di policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani. Recentemente, per la prima volta nella storia dello stabilimento Ilva, Arpa Puglia ha effettuato una campagna di rilevazione in tre fasi sui fumi del camino E 312 dell’impianto di agglomerazione seguendo la norma tecnica Uni Eni 1948- degli altri congeneri viene espressa in termini relativi fornendo un’informazione integrata circa il potenziale tossico della miscela di diossine, riferito come equivalente al congenere più tossico. Da quanto su esposto emerge la necessità di porre, alle emissioni di Pcdd/Pcdf un limite legislativo da misurarsi in tossicità equivalente dal momento che non ha senso misurare la concentrazione di sostanze che non hanno alcuna tossicità essendo le Pcdd/Pcdf tossiche solo 17 sul totale di 210 congeneri. Inoltre va segnalato che il dell’acciaio; b) industria secondaria del ferro e dell’acciaio; c) industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (produzione del rame); Ai fini della presente norma: Si intende per “emissione”: la diffusione diretta o indiretta nell’aria di sostanze da fonti localizzate o diffuse ne ll ’impianto. Si intende per “valore limite di emissione”: la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissio - ne, che non può essere superata nell ’unità di volume ovvero in uno o più intervalli di tempo. Si intendono per “policlorodiben - zodiossina e policlorodibenzofurani”: tutte le dibenzo-pdiossine e i dibenzo-furani  policlorurati  di cui al comma 4. Si intende per “tossicità equivalente” o “Te q ”: la tossicità equivalente alla tetraclorodibenzodiossina,  calcolata come illustrato al comma 4.

 

Emissioni in atmosfera

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui al comma 1 di nuova realizzazione, diossina e policlorodibenzofurani (Pcdd+Pcdf ) 0,4 ngTeq/Nmc.

 

Vigilanza e Controllo

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i Gestori di impianti di cui al comma 1 già esistenti ed in esercizio devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico (in conformità alla direttiva tecnica Uni) e presentarlo all’Arpa Puglia per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per l’adozione dello stesso. Gli oneri connessi alla esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori. L’Arpa Puglia provvederà ad effettuare verifiche a campione per valutare l’effettiva attuazione dei piani di campionamento e la relativa efficacia. L’elaborazione del piano di campionamento e la validazione dello stesso da parte di Arpa Puglia è adempimento essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione ed attivazione di nuovi impianti. In caso di superamento dei limiti di cui al comma 2, l’Arpa Pu1:2006 che prende in considerazione soltanto la concentrazione dei 17 congeneri pericolosi e sulla base di un protocollo operativo stipulato con Ilva e Cnr il 7 maggio 2007. I risultati dei primi due monitoraggi sono: ng ITEQ/ Nm3 2,4 - 4,3 – 4,9 nelle rilevazioni dal 12 al 14 giugno 2007 e 4,4 – 8,3 – 8,1 in quelle dal 26 al 28 febbraio 2008. La terza rilevazione è stata effettuata a valle dell’additivazione dell’urea nella miscela di agglomerazione, dal 23 al 26 giugno 2008, onde misurarne gli effetti ed ha recepito i seguenti valori: 2,1 – 3,4 – 1,9 ng. Nelle stesse occasioni sono stati rilevati anche i dati sulla emissione oraria di diossine in mg/h pari a 1 7 , 5 m g T E Q / h ..Uno dei problemi relativi all’attuale normativa riguarda lunità di misura del valore limite: solo in Italia, con il D.lgs. 152/2006 non è prevista la trasformazione dei valori in termini di Tossicità Equivalente, una grandezza tossicologica che esprime la concentrazione di una sostanza nociva in termini di quantità equivalente a un composto standard. Nel caso delle diossine la sostanza di riferimento è la 2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina (2,3,7,8-Tcdd), il congenere più tossico è classificato come sicuramente cancerogeno dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Posto 1 il valore di tossicità della 2,3,7,8-Tcdd, la concentrazione legislatore italiano ha fatto proprie nel merito ed anche nel metodo (ovvero disponendo che la misurazione delle Pcdd/F avvenisse attraverso il parametro Teq) le prescrizioni del Protocollo di Aarhus per quanto attiene i soli impianti di incenerimento rifiuti. Infatti il D.lgs. 133/05, recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”, pone limiti alle emissioni di policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani dagli inceneritori, da misurarsi in Tossicità Equivalente. Ciò crea, di fatto, una situazione quasi paradossale, visto che: a) i valori limiti molto restrittivi che la norma impone agli impianti di incenerimento rifiuti ( 0, 1 ngTeq /Nmc), possono essere tranquillamente superati da altri tipi di impianto, in misura superiore, teoricamente, fino a centomila volte; b) i limiti di emissione delle medesime sostanze vengono irrazionalmente fissati mediante parametri differenti a seconda del tipo di impianto, senza che ciò risponda ad alcuna esigenza tecnico scientifica.

 

LO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

La presente norma si applica ai processi termici dell’industria metallurgica che sono una fonte di emissioni di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (Pcdd/Pcdf ), quali: a) industria primaria del ferro e dell’acciaio; b) industria secondaria del ferro e dell’acciaio; c) industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (produzione del rame); Ai fini della presente norma: Si intende per “emissione”: la diffusione diretta o indiretta nell’aria di sostanze da fonti localizzate o diffuse ne ll ’impianto. Si intende per “valore limite di emissione”: la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione, che non può essere superata dell ’unità di volume ovvero in uno o più intervalli di tempo. Si intendono per “policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”: tutte le ibenzopdiossine e i dibenzo-furani policlorurati di cui al comma 4. Si intende per “tossicità equivalente” o “Te q ”: la tossicità equivalente alla tetraclorodibenzodiossina, calcolata come illustrato al comma 4.

 

INTRODOTO IL CONCETTO DI TOSSICITA’ EQUIVALENTE

Dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tenore di Ossigeno del 15,5%, per i gas di scarico: Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani ( Pc d d + Pc d f 0 ) 0,4ngTEQ/Nmc. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno adeguarsi ai su citati valori limite secondo il seguente calendario:a partire dal 1° aprile 2009 somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (Pcdd+Pcdf ) 2,5 ngTeq/Nmc; a partire dal 31 dicembre 2010 somma di policlorodibenzodiosglia provvederà a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia, che diffiderà il Gestore del l’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro 60 giorni, nei limiti previsti. Ove il Gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo Stesso sarà tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi Ecologia e Sanità, alla Provincia territorialmente competente, all’Arpa ed alla Ausl. Le modalità di riattivazione saranno definite in pposita Conferenza di Servizi solo a valle della individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite.