Un paese semplice e giusto!


Si sta discutendo della contro riforma costituzionale.Essa modifica 47 articoli sui 134 che compongono l’attuale Costituzione. Più del 35%: l’intera seconda parte (Ordinamento della Repubblica) e un solo articolo, il 48, della prima parte (Diritti e doveri dei cittadini). Il disegno di legge porta la firma di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, ma in realtà "E' L'europa che ce lo chiede". (Vedi la lettera di Draghi del 2011) ed è stato gestito come un affare di stretta competenza del governo (con una sorta di questione di fiducia: «Se il parlamento non fa le riforme va a casa» e con lui anche il governo Renzi ). Ecco perché è una questione di vita e di morte, Nostra se viene approvata, loro che non lo è. E noi confidiamo per la seconda che ho detto!

Anche solo dando una rapida scorsa non si può negare che sia una trasformazione radicale. SI passa da una Repubblica rappresentativa ed elettiva ad una oligarchia di tipo nominativa. Ora senza fare catastrofismi o retorica retrò questa trasformazione la si può anche giustificare con mille motivazioni vere o presunte, vere o mistificate. Ma una cosa è certa non sono quelle che ci vengono propinate e sbandierate. PAESE PIÙ SEMPLICE E PIÙ GIUSTO . Più giusto proprio no, o quantomeno giusto per chi? Ma poi chi l'ha detto che semplicità vuol dire o si sposi con democraticità? Anzi si coniuga più con dittatura od oligarchia che con democrazia. Ma forse è proprio questo che si vuole, Anzi ne sono certo! 

 Nel dettaglio: 

1 — Senato non elet­tivo. In luogo di 315 senatori a palazzo Madama siederanno in 95 scelti dai consiglieri regionali all'interno dei consigli e tra i sindaci della regione. Altri cinque senatori potranno essere scelti «per altissimi meriti»dal presidente della Repubblica per un incarico di sette anni. Le moda­lità di ele­zione all’interno dei consigli regionali sono tutte da scri­vere: una buona simulazione è rappresentata dalla recente sele­zione dei dele­gati per l’elezione del pre­si­dente della Repub­blica: il Pd da solo si è aggiudicato circa il 60% dei posti. La com­po­si­zione del senato cam­bierà con il suc­ce­dersi delle con­si­lia­ture regio­nali, e anche il numero totale dei sena­tori potrà aumen­tare o dimi­nuire in caso di novità nei cen­si­menti. Il senato non vota la fidu­cia al governo.

2 — Pro­ce­di­mento legi­sla­tivo. L’articolo 70 della Costi­tu­zione è attual­mente di una sola riga: «La fun­zione legi­sla­tiva è eser­ci­tata col­let­ti­va­mente dalle due camere». Il nuovo è di oltre cin­quanta righe. Pre­vede in sin­tesi quat­tro pro­ce­dure: 1) Le leggi costi­tu­zio­nali sono appro­vate da entrambe le camere. 2) Sulle leggi ordi­na­rie il senato può even­tual­mente espri­mersi dopo che la camera le abbia appro­vate, ma la camera ha l’ultima parola a mag­gio­ranza sem­plice. 3) Per alcune leggi com­prese in un elenco di mate­rie (tutela dell’interesse nazio­nale) se il senato si esprime a mag­gio­ranza asso­luta la camera può igno­rare la deli­be­ra­zione ma votando anche lei a mag­gio­ranza asso­luta. 4) Il senato può pro­porre una legge alla camera votan­dola a mag­gio­ranza asso­luta, ma la camera può igno­rare la pro­po­sta a mag­gio­ranza sem­plice. Su even­tuali, pre­ve­di­bi­lis­simi, con­flitto di attri­bu­zione tra le due camere «deci­dono i pre­si­denti delle camere d’intesa tra loro». Nulla si dice nel caso di man­cata intesa.

3 — Voto a data certa. Il governo potrà chie­dere alla camera di votare in maniera defi­ni­tiva entro set­tanta giorni una legge che con­si­dera «essen­ziale per l’attuazione del pro­gramma». Il ter­mine include i tempi neces­sari per l’eventuale esame del senato. Il nuovo isti­tuto non sosti­tui­sce i decreti legge, per i quali ven­gono solo pre­vi­sti in Costi­tu­zione quei limiti per mate­ria (leggi costi­tu­zio­nali, leggi elet­to­rali e altre) che già sono pre­vi­sti oggi dalla legge ordi­na­ria.

4 — Giu­di­zio pre­ven­tivo di costi­tu­zio­na­lità. È pre­vi­sto solo per le leggi elet­to­rali, com­presa quella che sarà even­tual­mente appro­vata (Renzi se lo augura) nelle legi­sla­tura in corso (l’Italicum). Un terzo dei sena­tori o un quarto dei depu­tati potranno chie­dere alla Con­sulta di valu­tare la legit­ti­mità delle nuove norme elet­to­rali una volta con­cluso l’esame delle camere e prima che la legge venga pro­mul­gata dal capo dello stato. Si dovreb­bero così evi­tare nuovi casi «Por­cel­lum».

5 — Stru­menti di demo­cra­zia diretta. Il governo ha detto di volerli age­vo­lare, le modi­fi­che vanno nel senso oppo­sto. Per una legge di ini­zia­tiva popo­lare occor­re­ranno il tri­plo delle firme (da 50mila a 150mila), viene enun­ciato il prin­ci­pio che il par­la­mento deve garan­tirne l’esame, rin­vian­dolo però ai rego­la­menti par­la­men­tari. Ven­gono citati in costi­tu­zione i refe­ren­dum pro­po­si­tivi e di indi­rizzo, ma anche in que­sto caso c’è un rin­vio: a una pros­sima legge costi­tu­zio­nale. Infine cam­biano i numeri del refe­ren­dum abro­ga­tivo: se la pro­po­sta è sot­to­scritta dagli attuali 500mila elet­tori con­ti­nuerà a essere richie­sta la par­te­ci­pa­zione del 50% più uno degli aventi diritto al voto per­ché il refe­ren­dum sia valido. Se invece le firme saranno 800mila basterà il 50% più uno dei votanti alle ultime ele­zione per la camera.

6 — Deli­be­ra­zione dello stato di guerra. Passa dalla com­pe­tenza bica­me­rale e quella della sola camera, che dovrà deci­dere a mag­gio­ranza asso­luta. Ma la legge elet­to­rale in arrivo (Ita­li­cum) garan­ti­sce quella mag­gio­ranza a un solo par­tito. Resta pre­vi­sto che una legge sem­plice può pro­ro­gare la durata della camera in caso di guerra. E così, almeno in teo­ria, viene messo in mano a un solo par­tito lo stru­mento per rin­viare le ele­zioni poli­ti­che.

7– Ele­zione del pre­si­dente della Repub­blica. Perde buona parte della carica bipar­ti­san per effetto della dimi­nu­zione dei sena­tori e dell’abolizione dei dele­gati regio­nali. Sono pre­vi­sti tre quo­rum: due terzi dei com­po­nenti per i primi tre scru­tini, tre quinti dei com­po­nenti dal quarto scru­ti­nio e tre quinti dei votanti dal set­timo. A conti fatti (con l’Italicum) il primo par­tito potrebbe con­tare su 410 grandi elet­tori, doven­done met­tere insieme dal quarto scru­ti­nio appena 438.

8 — Titolo V. Viene sop­pressa la com­pe­tenza con­cor­rente tra stato e regioni, cre­sce rispetto alla Costi­tu­zione vigente l’elenco delle mate­rie di com­pe­tenza esclu­siva dello stato (l’articolo 117 mette in fila 21 grandi capi­toli, dalla poli­tica estera ai porti e aero­porti). Viene intro­dotta la «clau­sola di supre­ma­zia» in base alla quale il par­la­mento può legi­fe­rare anche in mate­rie di com­pe­tenza regio­nale «quando lo richieda la tutela dell’unità giu­ri­dica o eco­no­mica della Repub­blica ovvero l’interesse nazio­nale». Ma a deci­dere di far scat­tare la clau­sola potrà essere solo il governo.