Si sta discutendo della contro riforma costituzionale.Essa modifica 47 articoli sui 134 che compongono l’attuale Costituzione. Più del 35%: l’intera seconda parte (Ordinamento della Repubblica) e un solo articolo, il 48, della prima parte (Diritti e doveri dei cittadini). Il disegno di legge porta la firma di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, ma in realtà "E' L'europa che ce lo chiede". (Vedi la lettera di Draghi del 2011) ed è stato gestito come un affare di stretta competenza del governo (con una sorta di questione di fiducia: «Se il parlamento non fa le riforme va a casa» e con lui anche il governo Renzi ). Ecco perché è una questione di vita e di morte, Nostra se viene approvata, loro che non lo è. E noi confidiamo per la seconda che ho detto!
Anche solo dando una rapida scorsa non si può negare che sia una trasformazione radicale. SI passa da una Repubblica rappresentativa ed elettiva ad una oligarchia di tipo nominativa. Ora senza fare catastrofismi o retorica retrò questa trasformazione la si può anche giustificare con mille motivazioni vere o presunte, vere o mistificate. Ma una cosa è certa non sono quelle che ci vengono propinate e sbandierate. PAESE PIÙ SEMPLICE E PIÙ GIUSTO . Più giusto proprio no, o quantomeno giusto per chi? Ma poi chi l'ha detto che semplicità vuol dire o si sposi con democraticità? Anzi si coniuga più con dittatura od oligarchia che con democrazia. Ma forse è proprio questo che si vuole, Anzi ne sono certo!
Nel dettaglio:
1 — Senato non elettivo. In luogo di 315 senatori a palazzo Madama siederanno in 95 scelti dai consiglieri regionali all'interno dei consigli e tra i sindaci della regione. Altri cinque senatori potranno essere scelti «per altissimi meriti»dal presidente della Repubblica per un incarico di sette anni. Le modalità di elezione all’interno dei consigli regionali sono tutte da scrivere: una buona simulazione è rappresentata dalla recente selezione dei delegati per l’elezione del presidente della Repubblica: il Pd da solo si è aggiudicato circa il 60% dei posti. La composizione del senato cambierà con il succedersi delle consiliature regionali, e anche il numero totale dei senatori potrà aumentare o diminuire in caso di novità nei censimenti. Il senato non vota la fiducia al governo.
2 — Procedimento legislativo. L’articolo 70 della Costituzione è attualmente di una sola riga: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere». Il nuovo è di oltre cinquanta righe. Prevede in sintesi quattro procedure: 1) Le leggi costituzionali sono approvate da entrambe le camere. 2) Sulle leggi ordinarie il senato può eventualmente esprimersi dopo che la camera le abbia approvate, ma la camera ha l’ultima parola a maggioranza semplice. 3) Per alcune leggi comprese in un elenco di materie (tutela dell’interesse nazionale) se il senato si esprime a maggioranza assoluta la camera può ignorare la deliberazione ma votando anche lei a maggioranza assoluta. 4) Il senato può proporre una legge alla camera votandola a maggioranza assoluta, ma la camera può ignorare la proposta a maggioranza semplice. Su eventuali, prevedibilissimi, conflitto di attribuzione tra le due camere «decidono i presidenti delle camere d’intesa tra loro». Nulla si dice nel caso di mancata intesa.
3 — Voto a data certa. Il governo potrà chiedere alla camera di votare in maniera definitiva entro settanta giorni una legge che considera «essenziale per l’attuazione del programma». Il termine include i tempi necessari per l’eventuale esame del senato. Il nuovo istituto non sostituisce i decreti legge, per i quali vengono solo previsti in Costituzione quei limiti per materia (leggi costituzionali, leggi elettorali e altre) che già sono previsti oggi dalla legge ordinaria.
4 — Giudizio preventivo di costituzionalità. È previsto solo per le leggi elettorali, compresa quella che sarà eventualmente approvata (Renzi se lo augura) nelle legislatura in corso (l’Italicum). Un terzo dei senatori o un quarto dei deputati potranno chiedere alla Consulta di valutare la legittimità delle nuove norme elettorali una volta concluso l’esame delle camere e prima che la legge venga promulgata dal capo dello stato. Si dovrebbero così evitare nuovi casi «Porcellum».
5 — Strumenti di democrazia diretta. Il governo ha detto di volerli agevolare, le modifiche vanno nel senso opposto. Per una legge di iniziativa popolare occorreranno il triplo delle firme (da 50mila a 150mila), viene enunciato il principio che il parlamento deve garantirne l’esame, rinviandolo però ai regolamenti parlamentari. Vengono citati in costituzione i referendum propositivi e di indirizzo, ma anche in questo caso c’è un rinvio: a una prossima legge costituzionale. Infine cambiano i numeri del referendum abrogativo: se la proposta è sottoscritta dagli attuali 500mila elettori continuerà a essere richiesta la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto perché il referendum sia valido. Se invece le firme saranno 800mila basterà il 50% più uno dei votanti alle ultime elezione per la camera.
6 — Deliberazione dello stato di guerra. Passa dalla competenza bicamerale e quella della sola camera, che dovrà decidere a maggioranza assoluta. Ma la legge elettorale in arrivo (Italicum) garantisce quella maggioranza a un solo partito. Resta previsto che una legge semplice può prorogare la durata della camera in caso di guerra. E così, almeno in teoria, viene messo in mano a un solo partito lo strumento per rinviare le elezioni politiche.
7– Elezione del presidente della Repubblica. Perde buona parte della carica bipartisan per effetto della diminuzione dei senatori e dell’abolizione dei delegati regionali. Sono previsti tre quorum: due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e tre quinti dei votanti dal settimo. A conti fatti (con l’Italicum) il primo partito potrebbe contare su 410 grandi elettori, dovendone mettere insieme dal quarto scrutinio appena 438.
8 — Titolo V. Viene soppressa la competenza concorrente tra stato e regioni, cresce rispetto alla Costituzione vigente l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello stato (l’articolo 117 mette in fila 21 grandi capitoli, dalla politica estera ai porti e aeroporti). Viene introdotta la «clausola di supremazia» in base alla quale il parlamento può legiferare anche in materie di competenza regionale «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l’interesse nazionale». Ma a decidere di far scattare la clausola potrà essere solo il governo.
1 — Senato non elettivo. In luogo di 315 senatori a palazzo Madama siederanno in 95 scelti dai consiglieri regionali all'interno dei consigli e tra i sindaci della regione. Altri cinque senatori potranno essere scelti «per altissimi meriti»dal presidente della Repubblica per un incarico di sette anni. Le modalità di elezione all’interno dei consigli regionali sono tutte da scrivere: una buona simulazione è rappresentata dalla recente selezione dei delegati per l’elezione del presidente della Repubblica: il Pd da solo si è aggiudicato circa il 60% dei posti. La composizione del senato cambierà con il succedersi delle consiliature regionali, e anche il numero totale dei senatori potrà aumentare o diminuire in caso di novità nei censimenti. Il senato non vota la fiducia al governo.
2 — Procedimento legislativo. L’articolo 70 della Costituzione è attualmente di una sola riga: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere». Il nuovo è di oltre cinquanta righe. Prevede in sintesi quattro procedure: 1) Le leggi costituzionali sono approvate da entrambe le camere. 2) Sulle leggi ordinarie il senato può eventualmente esprimersi dopo che la camera le abbia approvate, ma la camera ha l’ultima parola a maggioranza semplice. 3) Per alcune leggi comprese in un elenco di materie (tutela dell’interesse nazionale) se il senato si esprime a maggioranza assoluta la camera può ignorare la deliberazione ma votando anche lei a maggioranza assoluta. 4) Il senato può proporre una legge alla camera votandola a maggioranza assoluta, ma la camera può ignorare la proposta a maggioranza semplice. Su eventuali, prevedibilissimi, conflitto di attribuzione tra le due camere «decidono i presidenti delle camere d’intesa tra loro». Nulla si dice nel caso di mancata intesa.
3 — Voto a data certa. Il governo potrà chiedere alla camera di votare in maniera definitiva entro settanta giorni una legge che considera «essenziale per l’attuazione del programma». Il termine include i tempi necessari per l’eventuale esame del senato. Il nuovo istituto non sostituisce i decreti legge, per i quali vengono solo previsti in Costituzione quei limiti per materia (leggi costituzionali, leggi elettorali e altre) che già sono previsti oggi dalla legge ordinaria.
4 — Giudizio preventivo di costituzionalità. È previsto solo per le leggi elettorali, compresa quella che sarà eventualmente approvata (Renzi se lo augura) nelle legislatura in corso (l’Italicum). Un terzo dei senatori o un quarto dei deputati potranno chiedere alla Consulta di valutare la legittimità delle nuove norme elettorali una volta concluso l’esame delle camere e prima che la legge venga promulgata dal capo dello stato. Si dovrebbero così evitare nuovi casi «Porcellum».
5 — Strumenti di democrazia diretta. Il governo ha detto di volerli agevolare, le modifiche vanno nel senso opposto. Per una legge di iniziativa popolare occorreranno il triplo delle firme (da 50mila a 150mila), viene enunciato il principio che il parlamento deve garantirne l’esame, rinviandolo però ai regolamenti parlamentari. Vengono citati in costituzione i referendum propositivi e di indirizzo, ma anche in questo caso c’è un rinvio: a una prossima legge costituzionale. Infine cambiano i numeri del referendum abrogativo: se la proposta è sottoscritta dagli attuali 500mila elettori continuerà a essere richiesta la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto perché il referendum sia valido. Se invece le firme saranno 800mila basterà il 50% più uno dei votanti alle ultime elezione per la camera.
6 — Deliberazione dello stato di guerra. Passa dalla competenza bicamerale e quella della sola camera, che dovrà decidere a maggioranza assoluta. Ma la legge elettorale in arrivo (Italicum) garantisce quella maggioranza a un solo partito. Resta previsto che una legge semplice può prorogare la durata della camera in caso di guerra. E così, almeno in teoria, viene messo in mano a un solo partito lo strumento per rinviare le elezioni politiche.
7– Elezione del presidente della Repubblica. Perde buona parte della carica bipartisan per effetto della diminuzione dei senatori e dell’abolizione dei delegati regionali. Sono previsti tre quorum: due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e tre quinti dei votanti dal settimo. A conti fatti (con l’Italicum) il primo partito potrebbe contare su 410 grandi elettori, dovendone mettere insieme dal quarto scrutinio appena 438.
8 — Titolo V. Viene soppressa la competenza concorrente tra stato e regioni, cresce rispetto alla Costituzione vigente l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello stato (l’articolo 117 mette in fila 21 grandi capitoli, dalla politica estera ai porti e aeroporti). Viene introdotta la «clausola di supremazia» in base alla quale il parlamento può legiferare anche in materie di competenza regionale «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l’interesse nazionale». Ma a decidere di far scattare la clausola potrà essere solo il governo.